EMENDAMENTI MUNICIPIO CENTRO EST AL 'REGOLAMENTO COMUNALE SU SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI'

08.04.2013 10:47

Riporto di seguito gli emendamenti che come Municipio Centro Est (dopo la discussione in I Commissione) presenteremo al Comune.

 


TUTELA DEI MINORI E DEI GIOVANI

  1. Riteniamo che debba essere ulteriormente rafforzata la tutela dei minori. Chiediamo pertanto che vengano espunte le lettere f) e g) dell’art. 16 del Regolamento, a maggiore tutela dei minori di anni 18 e 14. Pur consapevoli infatti che i giochi a cui fanno riferimento sono quelli ex.  art. 110, comma 7 del TULPS (non assimilabili a quelli del comma 6, in quanto non prevedono vincite in denaro) riteniamo che l’abitudine al gioco che questi comunque inducono si configuri come diseducativa e potenzialmente prodromica a future più gravi dipendenze.
  2. L’art. 110, c. 8 del TULPS vieta ai minori di 18 anni l’utilizzo dei congegni per il gioco lecito di cui al comma 6 del medesimo articolo; il decreto Balduzzi (n. 158 del 2012), art. 7, c. 8, vieta ai minori l’ingresso “nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, non ché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i giochi leciti (art. 110, c.6 TULPS). Lo stesso decreto Balduzzi, (art. 7, comma 8) recita “il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”. Chiediamo che tale prescrizione venga riprodotta nel testo del Regolamento comunale. Pur sapendo come questa introduzione non abbia valore giuridico e natura innovativa, in quanto mera riproduzione di una norma statale, riteniamo che il richiamo possa essere utile ad agevolare l’ottemperanza da parte dei gestori, nonché favorire la coerenza dell’intero Regolamento su questo punto.

  3. Coerentemente con quanto espresso al punto 2, richiamare – anche solo per brevi cenni - la normativa vigente in tema di controlli e sanzioni, pur essendo la competenza penale esclusiva dello Stato.
  4. Sempre con funzione disincentivante, anche nei confronti di giovani ormai maggiorenni, si chiede inoltre di inserire, all’art. 7, c. 1 e all’art. 19, c.3, accanto a “istituti scolastici di qualsiasi grado” le parole “sedi e strutture universitarie”, riferendosi gli istituti scolastici solamente alla scuola secondaria di secondo grado.

ORARI

La chiusura mattinale delle sale da gioco costituirebbe un indubbio disincentivo alla frequentazione da parte degli adulti e degli anziani. Consapevoli della oggettiva impraticabilità della proposta, chiediamo comunque, per le sale da gioco l’apertura con orario non prima delle 10.00  e chiusura non oltre le 20.00 (modifica art. 18, c. 1). Chiediamo inoltre, per le newslot, la modifica dell’art. 20, c.7, con la disattivazione degli apparecchi dopo le ore 20.00 e l’attivazione non prima delle ore 10,00 ai fini di disincentivarne l’utilizzo negli orari che precedono l’apertura degli uffici e, quindi, da parte dell’utenza adulta che gioca comprando le sigarette o facendo colazione prima di andare al lavoro.


INTERNET

Con riferimento all’art. 110, c. 6, lettera B) del TULPS sui giochi leciti facenti parte della rete telematica e al decreto Balduzzi  art. 7, c.3-quater (“è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”), si chiede di chiarire meglio quanto all’art. 15, c.3 del Regolamento.


LOCALI ASSOCIATIVI E CIRCOLI PRIVATI

Al fine di evitare ogni possibile analogia di scopo e, quindi, di disciplina, tra sale pubbliche da gioco e associazioni e circoli privati , si chiede di:

  1. art. 6,  sostituire “in cui siano messi a disposizione della clientela” con “la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela” ; sostituire “e/o altre apparecchiature” con “e altre apparecchiature”.
  2. Art. 16: stralciare il punto b) del comma 1;
  3. Art. 16: stralciare il punto a) e spostarlo al titolo III riguardante i giochi nei locali aperti al pubblico.

Si chiede inoltre:


DENSITA’ SUL TERRITORIO

Estendere alle newslot la disciplina delle VTL, introducendo il divieto di installazione laddove ne esistano altre nel raggio di 100 metri.


TUTELA DELLE “AREE DELICATE”

La recente deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria, con atto n. 31 del 17.12.2012, ha indicato i criteri per la nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo la possibilità per gli enti locali, di individuare restrizioni all’insediamento di attività non congrue con le specificità di alcune tipologie di aree, le cosiddette “aree delicate” quali i centri storici, le aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nonché dei centri storico-commerciali. Chiediamo dunque al Comune una regolamentazione sulle autorizzazioni in queste aree.


ALIQUOTE COMUNALI

Si richiede la verifica della possibilità di una rimodulazione delle aliquote comunali per le case da gioco, eventualmente proporzionali al  loro fatturato.

 


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